Cassazione penale, Sez. Un., 21/12/2017, (ud. 21/12/2017, dep. 22/02/2018), n. 8770, Pres. G.Canzio; Rel. M. Vessichelli.
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8770 del 22 febbraio 2018, intervengono a fare chiarezza sulla corretta interpretazione delle modifiche apportate dalla l. 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. Legge Gelli – Bianco) al Codice Penale.
In particolare la Suprema Corte affronta due aspetti fondamentali, inerenti la natura giuridica e l’ambito applicativo della nuova fattispecie di cui all’art. 590 sexies c.p., nonché i profili di diritto intertemporale rispetto alla precedente l. n. 189/2012, abrogata dalla riforma del 2017.
In relazione alla prima tematica le Sezioni Unite enunciano il seguente principio di diritto:
“L’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio di attività medico-chirurgica:
- a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza;
- b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee-guida o dalle buone pratiche clinico-assistenziali;
- c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta di linee-guida o di buone pratiche clinico-assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto;
- d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee-guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico”.
Quanto all’individuazione della disciplina più favorevole, ai sensi dell’art. 2 c.p., rispetto all’art. 3 della l. n. 189/2012, le Sezioni Unite forniscono un prospetto sintetico, in considerazione dei diversi casi di successione.
In primo luogo, l’art. 3 l. n. 189/2012 risulta più favorevole in relazione alle contestazioni per comportamenti del sanitario – commessi prima della entrata in vigore della legge Gelli-Bianco – connotati da negligenza o imprudenza, con configurazione di colpa lieve, che solo per il decreto Balduzzi erano esenti da responsabilità quando risultava provato il rispetto delle linee-guida o delle buone pratiche accreditate.
In secondo luogo, nell’ambito della colpa da imperizia, l’errore determinato da colpa lieve, che sia caduto sul momento selettivo delle linee-guida e cioè su quello della valutazione della appropriatezza della linea-guida era coperto dalla esenzione di responsabilità del decreto Balduzzi, mentre non lo è più in base alla novella che risulta anche per tale aspetto meno favorevole.
In terzo luogo, sempre nell’ambito della colpa da imperizia, l’errore determinato da colpa lieve nella sola fase attuativa andava esente per il decreto Balduzzi ed è oggetto di causa di non punibilità in base all’art. 590-sexies, essendo, in tale prospettiva, ininfluente, in relazione alla attività del giudice penale che si trovi a decidere nella vigenza della nuova legge su fatti verificatisi antecedentemente alla sua entrata in vigore, la qualificazione giuridica dello strumento tecnico attraverso il quale giungere al verdetto liberatorio.
Analogamente, agli effetti civili, l’applicazione dell’art. 3, comma 1, del decreto Balduzzi revedeva un coordinamento con l’accertamento del giudice penale, nella cornice dell’art. 2043, ribadito dall’art. 7, comma 3, della legge Gelli-Bianco. La responsabilità civile anche per colpa lieve resta ferma a prescindere, dunque, dallo strumento tecnico con il quale il legislatore regoli la sottrazione del comportamento colpevole da imperizia lieve all’intervento del giudice penale.
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