La nuova formulazione dell’art. 270 c.p.p. e il contrasto interpretativo risolto dalle S.S.U.U con la sentenza n. 36764/2024.
Lo studio penale Berardi ha accolto con entusiasmo la sentenza n. 36764 emessa dalle SS.UU. della Cassazione, depositata lo scorso 03 ottobre 2024, con la quale il Supremo Consesso si è espresso, in maniera dirimente, sul regime di utilizzabilità delle intercettazioni captate in procedimenti diversi.
In particolare, la questione di diritto sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite era la seguente: “se la disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270 c. 1 c.p.p. – nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137 – operi soltanto nel caso in cui il procedimento nel quale sono state compiute le captazioni e il procedimento diverso siano stati iscritti successivamente al 31 agosto 2020, ovvero nel caso in cui solo quest’ultimo sia stato iscritto dopo tale data”.
Il d.l. n. 161 del 30 dicembre 2019, convertito con modificazioni dalla legge n.7 del 28 febbraio 2020, aveva modificato l’art. 270 comma 1 c.p.p. stabilendo che: “I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e dei reati di cui all’articolo 266, comma 1”.
L’entrata in vigore della nuova formulazione dell’art. 270 comma 1 c.p.p. veniva fissata – con d.l. n. 28 del 30 aprile 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 70 del 25 giugno 2020 – al 31 agosto 2020.
Il nuovo testo, dunque, ampliava i casi di deroga al divieto di utilizzabilità delle intercettazioni disposte in altro procedimento anche ai casi in cui le captazioni si rendevano necessarie per l’accertamento dei reati di cui all’art. 266 c.p.p..
Il d.l. n. 161 del 2019 ha, inoltre, modificato l’art. 9 della L. 216 del 2017 – rubricato “disposizione provvisoria” – che prevedeva, in deroga al principio intertemporale del tempus regit actum, una specifica disciplina volta a differenziare il momento della entrata in vigore delle singole disposizioni dettate in tema di intercettazioni, ivi contenute. In sede di conversione, tuttavia, tale disposizione transitoria veniva ulteriormente modificata, prevedendo come parametro di riferimento per l’applicazione della nuova formulazione dell’art. 270 c.p.p., non già la data dei provvedimenti autorizzativi emessi, bensì quella relativa all’iscrizione dei procedimenti penali, ponendo quale termine iniziale il 31 agosto 2020.
In tale contesto è sorto il contrasto interpretativo, definitivamente risolto dalle Sezioni Unite della Cassazione. Il Supremo Consesso, dopo un’attenta disamina dei molteplici orientamenti giurisprudenziali, della portata e dell’ambito applicativo della norma transitoria, ha sancito che l’art. 270 c.p.p. trova applicazione allorquando il procedimento originario sia stato iscritto dopo il 31 agosto 2020. Pertanto, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina del regime di utilizzabilità delle intercettazioni in procedimenti diversi, di cui all’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. – nel testo introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.7 ed anteriore al decreto legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni della legge 8 ottobre 2023, n. 137 opera ove il procedimento nel quale sono state compiute le intercettazioni sia stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020”.
Oggi le intercettazioni di un procedimento diverso sono utilizzabili ?
Con il decreto legge n. 105 del 10 agosto 2023, convertito con modificazioni dalla legge 137 del 9 ottobre 2023, il legislatore ha escluso il riferimento ai reati di cui all’art. 266 c.p.p., tornando così all’originaria formulazione della norma. Pertanto, l’art. 270 c.p.p. sancisce, al comma 1, il divieto di utilizzazione dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che non risultino rilevanti ed indispensabili per l’accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza.
Studio Penale Berardi