Lo studio penale Berardi, ha da sempre accolto con grande favore l’istituto del patrocinio a spese dello Stato, a tutela dei non abbienti, considerandolo un baluardo di alta democrazia.
Non vi è dubbio, infatti, che già da tempo si registra un deficit di democrazia all’interno del processo, cristallizzando, di fatto, l’esistenza di due diversi processi: uno, garantito, per i cittadini in grado di sopportare i costi necessari per una forte ed effettiva difesa; l’altro – per i cittadini meno abbienti e più bisognosi – in cui si verifica una grave compromissione dei diritti difensivi fondata esclusivamente su ragioni di censo.
Abbattere tale disparità di trattamento a garanzia del più alto fine della “giustizia”, è ciò che ha spinto lo studio penale Berardi a patrocinare le difese dei “deboli” a spese dello Stato, ritenendo che tale scelta conferisca nobiltà alla funzione dell’avvocato.
INFORMAZIONI UTILI
La persona non abbiente può essere difesa, quale indagata/imputata, ovvero può essere rappresentata, quale persona offesa/parte civile costituita, nell’ambito di un procedimento penale, da un avvocato iscritto nell’ “Elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio a spese dello Stato” tenuto presso il Consiglio dell’Ordine del Foro di appartenenza.
Per essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato il richiedente deve avere un reddito annuo imponibile, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore ad € 11.528,41.
Il reddito che si prende in considerazione ai fini dell’ammissione a tale beneficio è quello risultante dalla somma dei redditi dell’intero nucleo familiare e, pertanto, alla somma di € 11.528,41 dovranno aggiungersi ulteriori € 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
DOCUMENTI NECESSARI
Per poter essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato sono necessari i seguenti documenti:
- certificato dello stato di famiglia;
- copia del documento di riconoscimento di ciascun membro della famiglia;
- copia del certificato di attribuzione del codice fiscale di ciascun membro della famiglia (anche minorenne);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, di ogni componente maggiorenne del nucleo familiare, attestante la situazione reddituale e patrimoniale;
- copia dell’ultima dichiarazione dei redditi di ogni componente del nucleo familiare ovvero del modello 730 (per i lavoratori dipendenti e pensionati). In mancanza sarà necessario produrre copia del modello ISEE.
L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, corredata dalla predetta documentazione, verrà compilata presso lo studio del difensore che provvederà al deposito della stessa.