Lo studio penale Berardi ricomprende tra le proprie specializzazioni i delitti contro la fede pubblica ed in particolare i reati di falso.
Con il termine “falso” si intende una situazione idonea a far apparire la realtà diversa da quella che è veramente, allo scopo di produrre un giudizio contrario al vero.
Nello specifico, i reati di falso, si distinguono in due categorie: “falso materiale” che consiste in una contraffazione documentale (cioè la creazione di un documento da parte di colui che non ne è l’autore), ovvero in un’alterazione consistente nella modifica del documento originale; “falso ideologico” che si verifica allorquando l’atto è falsificato nella sostanza, ovvero nel contenuto ideale.
L’oggetto giuridico dei reati di falso è da individuare nella “fede pubblica” intesa, fin dalla dottrina più remota, come la fiducia che la società ripone negli atti, documenti, segni e forme esteriori ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce un valore importante.
In tema di reati di falso, appare doveroso ricordare come la Legge 23 dicembre 1993 n. 547 (“Modifiche ed integrazioni alle norme del codice penale in tema di criminalità informatica”) abbia esteso l’ambito di applicazione della normativa in tema di falsità documentali anche ai documenti informatici, mediante l’introduzione dell’art. 491 bis del codice penale, ai sensi del quale, per “documento informatico” s’intende qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria. Il documento informatico, è bene precisarlo, rimane tale indipendentemente dalla sua riconoscibilità ovvero dalla sua attribuibilità ad un soggetto determinato.
In ordine alle falsità documentali, appare opportuno evidenziare che l’azione/condotta si svolge su scritti che vanno sotto il nome di documenti (atti pubblici o scritture private). Affinchè, infatti, si possa parlare di documento è necessaria la forma scritta. Il documento oggetto di tutela penale nei reati di falso deve, dunque, necessariamente provenire da un soggetto determinato ed essere allo stesso riconducibile.
Si evidenzia, da ultimo, che il D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, ha abrogato (depenalizzato) l’art. 485 del codice penale, ovverossia la “Falsità in scrittura privata” che, pertanto, non è più prevista quale reato perseguibile penalmente.
La falsità in atti, sia essa materiale che ideologica, rappresenta un settore di particolare interesse per lo studio Berardi che presta la propria assistenza in favore sia di pubblici ufficiali che di privati.
Per maggiori informazioni o per ricevere una consulenza chiamare al numero 081 764 9753 o in alternativa compilare il modulo presente nella pagina “contatti” o cliccare sull’icona della chat in basso a destra.