La violazione degli obblighi di assistenza familiare, anche qualora siano intervenuti il divorziooppure la separazione, trova ufficialmente collocazione nel codice civile. È un effetto del decreto sulla riserva di codice in materia penale pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 23 marzo e destinato a entrare in vigore a partire dal prossimo 6 aprile.
Il decreto n. 21/2018 (sotto allegato), in primis, attua il principio della riserva di codice in materia penale, previsto da una delega della L. n. 103/2017, e inoltre va a inserire nel codice penale nuove fattispecie di reato, abrogando consequenzialmente previsioni analoghe presenti in altre leggi speciali.
Una di queste sarà proprio il nuovo articolo 570-bis che si occuperà della “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio“.
La violazione degli obblighi di assistenza familiare
La norma seguirà l’attuale art. 570 c.p., disposizione articolata e connotata da una spiccata ambiguità sotto il profilo della costituzionalità che ha portato più volte la giurisprudenza a interrogarsi sul suo contenuto.
Leggi: Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare alla luce delle più recenti pronunce della giurisprudenza
Si ritiene che con tale disposizione il legislatore abbia inteso tutelare i rapporti interpersonali intercorrenti all’interno di una famiglia, in particolari quelli che impongono ai genitori-coniugi (ex artt. 143, 146 e 147 c.c.) doveri di assistenza e solidarietà, nonché obblighi c.d. di mantenimento e, nelle famiglie allargate, quelli legati all’obbligazione alimentare (art. 433 c.c.)
In particolare, l’art. 570 c.p. individua tre diverse ipotesi di reato (leggi: Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare) che possono scaturire dall’inosservanza, coscienza e volontaria, dei diversi obblighi che scaturiscono dal matrimonio o dai rapporti di parentela.
In primis, si punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 1032 euro “chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all’ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge“.
Pene che rischia, congiuntamente, anche chi “malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge” e chi “fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa“.
La violazione degli obblighi di assistenza familiare, tuttavia, è disciplinata anche dall’art. 12-sexies Legge n. 898/1970 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), norma introdotta per fornire tutela ulteriore rispetto a quella prevista all’art. 570 c.p., punendo l’omesso versamento, da parte dell’obbligato, dell’assegno dovuto al coniuge divorziato in forza di un provvedimento giudiziario.
A questa si aggiunge il richiamo operato dall’art. 3 della legge n. 54/2006(Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento) secondo cui, in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applicherà il citato art. 12-sexies (sulle differenze tra art. 570 c.p. e art. 12-sexies legge divorzio leggi anche: Cassazione: reato non mantenere i figli indipendentemente dall’età).
Il nuovo art. 570-bis del codice penale
Il decreto n. 21/2018 interviene proprio su questo delineato assetto che ha affidato a leggi speciali alcune specificazioni in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, operando dei richiami che sovente hanno portato a difficoltà interpretative e applicative provocate dalla necessità di coniugare la fattispecie di cui all’art. 570 c.p. con quelle che a tale norma facevano esplicito riferimento (in particolare relativamente alle varie tipologie di esborsi dovuti dal coniuge all’ex o ai figli).
Pertanto, il legislatore ha ufficialmente aggiunto al codice penale, dopo l’art. 570, il nuovo art. 570-bis che si occupa della “Violazione degli obblighi di assistenza familiarein caso di separazione o di scioglimento del matrimonio“.
La norma stabilisce espressamente che le pene previste dall’articolo 570 si applicheranno anche al coniuge che si sottrae all’obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio ovvero che violi gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli.
Quale conseguenza di ordine sistematico, stante il confluire di tali statuizioni nel codice civile, il decreto n. 21/2018 stabilisce l’abrogazione sia dell’art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 che dell’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54.
fonte: studiocataldi.it